Libros antiguos y modernos
Bologna-Sumptuary Laws
Ragionamento sopra le pompe della città di Bologna
Giovanni Rossi, 1568
no disponible
Govi Libreria Antiquaria (Modena, Italia)
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Detalles
Descripción
RARA EDIZIONE ORIGINALE (variante B) di questo commento anonimo (forse attribuibile al cardinal Alfonso Paleotti) sulle leggi sontuarie promulgate dal comune di Bologna. L'autore sostiene di aver voluto scrivere il presente opuscolo al fine di illustrare la legislazione in materia di lusso, in quanto le norme, a suo avviso per scarsa conoscenza, erano state completamente disattese.
Le leggi suntuarie erano disposizioni che miravano a disciplinare i costumi morali e la vita quotidiana. In modo analogo alle norme di polizia, erano anche volte a regolare i comportamenti sessuali e sociali. Fino circa al 1530 i testi vennero compilati a mano e conservati in appositi registri. In seguito vennero stampati, prima su singoli fogli e poi in forma di opuscolo, anche di numerose pagine. In particolare a partire dal 1568 le leggi che regolavano abiti, doti e feste furono riviste su iniziativa del cardinale Gabriele Paleotti (cfr. R. Campioni, Libri di merlette e disposizioni suntuarie nel secolo XVI: alcune indicazioni per l'Emilia Romagna, in: "Le trame della moda", a cura di A.G. Cavagna e G. Butazzi, Roma, 1995, pp. 125-149).
Spesso le disposizioni erano determinate da un preciso avvenimento: dopo eventi sismici o in seguito a proposte e lagnanze del clero (ad esempio sulle spese per il carnevale), il consiglio cittadino decideva di emanare un'apposita norma (o di aggiornarne una già esistente) e incaricava un apposito comitato di redigerla. Le leggi sul lusso, di cui non si conoscono le reali applicazioni, intervengono a doppio titolo nel sistema del consumo. Sul piano sociale, esse stabiliscono i consumi in funzione del rango: i borghesi e le borghesi non hanno il diritto di indossare abiti intessuti d'oro e d'argento, né di possedere perle, né di acquistare vasellame di pregio; la corte e le famiglie aristocratiche urbane appartengono a una sfera autonoma del consumo. Mentre, sul piano economico, la legislazione sul lusso serve a limitare lo spreco (cfr. M.G. Muzzarelli, a cura di, La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Emilia-Romagna, Roma, 2002).
Edit 16, CNCE75515; Catalogo unico, IT\ICCU\UBOE\122246.