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NOTA DI FATTO E RAGIONI FRA I DOMENICANI DI TAGLIACOZZO E GIUSEPPE MERCURI 1706

N.I., 1706

49.99 €

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(ROMA, Italy)
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Details

Year of publication
1706
Publishers
N.I.
Keyword
STORIA LOCALE Abruzzo & Molise

Description

TITOLO: NOTA DI FATTO E RAGGIONI PER MICHELE BERNARDINO& ALTRI FRATELLI DE MERCURII CON LI RR. PADRI DOMENICANI DEL MONASTERO DELLA SS. ANNUNZIATA DI TAGLIACOZZO

Una "nota di fatto e ragioni" in ambito amministrativo o legale si riferisce ad un documento in cui si descrivono i fatti rilevanti e si spiegano le ragioni giuridiche che giustificano una determinata decisione o provvedimento. In pratica, è un'analisi dettagliata di un caso specifico, che include sia gli elementi di fatto (gli eventi, le situazioni, i soggetti coinvolti) che le motivazioni giuridiche (normativa applicabile, interpretazione delle leggi, etc.) che portano ad un determinato risultato.

DESCRIZIONE: Atto originale della causa intentata dai Padri Domenicani di Tagliacozzo nei confronti di Giuseppe Mercurii, pp. 10 in 8°

Cronologia degli eventi presenti nell'atto.

• 18 maggio 1642: La casa nella Terra delle Sante Marie entra in possesso dei Padri Domenicani del Monastero della Santissima Annunciata di Tagliacozzo, ceduta da Gio: Tofti e altri, in pagamento di un credito di 100 ducati.

• Circa 1642-1682: I Padri posseggono la casa ma non ne ricavano frutto né riescono ad affittarla.

• 1682 (circa 5 anni prima della vendita): I Padri richiedono alla Corte Velcovale un decreto per accertare il valore della casa, che viene svolto con pubblicazione dei bandi ma senza trovare acquirenti.

• 11 febbraio 1687: La Corte Velcovale, dopo aver preso nuovamente informazioni sul valore e constatato l’utilità per i Padri di vendere la casa, autorizza la vendita a D. Giuseppe Mercurii per 100 ducati, oltre alle migliorie da lui apportate. D. Giuseppe prende pacificamente possesso della casa.

• 1687-1704: D. Giuseppe e successivamente i suoi eredi (Bernardino, Michele e altri) posseggono la casa come terzi possessori.

• 3 ottobre 1704: I successori dei Padri che avevano venduto la casa contestano in Corte a Tagliacozzo la vendita, sostenendo che la casa fosse stata venduta a un prezzo lesivo (100 ducati contro un valore reale stimato di 1000 ducati) e chiedono la restituzione o un adeguamento del prezzo.

• 11 febbraio 1705: Termine concesso dalla Corte ai Padri per sostenere la loro pretesa.

• 1706: Assemblea capitolare dei Padri Domenicani che conferma la vendita e la situazione giuridica, ribadendo la legittimità dell’atto.



Analisi logico-giuridica

1. Validità formale della vendita

La vendita è stata effettuata con tutte le formalità richieste: decreto della Corte Velcovale, pubblicazione dei bandi, presenza del Vicario Foraneo e assemblea capitolare dei Padri. Il prezzo di 100 ducati è stato accettato e la vendita ratificata da un decreto ufficiale. D. Giuseppe ha preso possesso pacifico e continuativo della casa, consolidando il suo diritto.

2. Motivazioni della vendita e valore della cosa

La casa era infruttuosa, non trovava acquirenti né affittuari, e i Padri non ricavavano alcun frutto da essa. Il prezzo di 100 ducati rifletteva questa realtà economica e sociale, come confermato da testimonianze e documenti. Le migliorie apportate da D. Giuseppe non alteravano sostanzialmente il valore di mercato della casa.

3. Contestazione della lesione

I successori dei Padri hanno contestato la vendita sostenendo che il prezzo fosse lesivo, basandosi su stime molto più elevate (fino a 1000 ducati). Tuttavia, tali stime sono state criticate perché fondate su criteri non pertinenti (valore degli edifici anziché rendite) e su testimonianze non esperte. La giurisprudenza e la dottrina citate affermano che il valore di un immobile deve essere calcolato in base ai frutti o rendite annue, non al valore materiale degli edifici.

4. Applicabilità del rimedio della lesione

Il rimedio legale contro la lesione è personale e non può essere esercitato contro terzi possessori di buona fede come i Mercurii, che hanno posseduto la casa pacificamente per molti anni. Inoltre, tale rimedio è soggetto a prescrizione quadriennale, ormai ampiamente decorso.

5. Effetti degli atti successivi

Gli atti successivi, come le cessioni di diritti e i patti tra eredi e terzi, confermano la legittimità della vendita e fissano un prezzo massimo per future alienazioni, rafforzando la validità dell’atto originario.



I Padri tentano di esercitare principalmente due azioni legali:

1. Azione di lesione: sostengono che la vendita della casa a D. Giuseppe Mercurii sia stata lesiva, cioè che il prezzo di 100 ducati fosse inferiore al reale valore dell’immobile (stimato fino a 1000 ducati), e quindi chiedono la restituzione integrale o un adeguamento del prezzo secondo quanto previsto dalla legge sulla rescissione per lesione (l. 2 Codice de rescindenda vendit.). Questa azione mira a far dichiarare la nullità o l’annullamento della vendita per svantaggio economico subito dai venditori.

2. Domanda di restituzione o reintegrazione del possesso: i Padri, attraverso i loro successori, chiedono di essere reintegrati nella proprietà o nel possesso della casa, opponendosi ai terzi possessori (i Mercurii), sostenendo che la vendita sia stata viziata e quindi inefficace.

Tuttavia, tali azioni sono limitate da ragioni giuridiche: il rimedio della lesione è personale e non opponibile ai terzi possessori di buona fede; inoltre, è soggetto a prescrizione quadriennale, ormai decorso nel caso in esame. Quindi, pur essendo state avanzate queste pretese, esse risultano inefficaci sul piano giuridico.

CONDIZIONI: Ottime/Pefette, copertina posticcia.

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